Versamento riscossioni
Disposizioni sul versamento alla cassa delle Ricevitorie provinciali degli importi incassati dagli addetti alla riscossione; NELLE LINGUE FRANCESE, ITALIANA e TEDESCA
Disposizioni sul versamento alla cassa delle Ricevitorie provinciali degli importi incassati dagli addetti alla riscossione; NELLE LINGUE FRANCESE, ITALIANA e TEDESCA
Regolamentazione della neo-costituita Lotteria Imperiale dell’Illiria. IN FRANCESE
Invito ai contribuenti da parte del Ricevitore Generale delle province Illiriche, ad adempiere ai loro obblighi fiscali per gli anni 1808, 1809 e 1810: LINGUA FRANCESE e TEDESCA
Convocazione per motivi di servizio indirizzata da Monsieur C.E. de Gassenon, uditore al Consiglio di Stato ed Intendente della provincia di Fiume, a Monsieur de Susanni, Consigliere di Corte e commissario austriaco.
Decreto dell’Intendente generale delle province Illiriche sulla svalutazione delle banconote della Banca di Vienna. LINGUA FRANCESE, TEDESCA, ITALIANA e SLOVENA.
Tariffario emesso dall’Intendenza generale per le province Illiriche che fissa il cambio delle monete d’oro, argento e rame aventi corso nelle province. LINGUA FRANCESE e TEDESCA.
Decreto del consigliere di Stato Intendente Generale per le province Illiriche, conte Daichy, sulle modalità di riscossione dei tributi da parte dei cassieri della pubblica amministrazione; LINGUA FRANCESE e TEDESCA.
Decreto del consigliere di Stato ed Intendente Generale per le province Illiriche, conte Daichy, che fissa il prezzo del servizio di trasporto cavalli da posta e la tariffa per il porto della corrispondenza; LINGUA FRANCESE, ITALIANA, TEDESCA e SLOVENA.
Decreto del consigliere di Stato ed Intendente Generale per le province Illiriche, conte Daichy, con cui si vieta l’accettazione dei Banco-Zettel, o biglietti del Banco di Vienna per il pagamento di contribuzioni e rendite alle Casse pubbliche. LINGUA FRANCESE, ITALIANA, TEDESCA, SLOVENA.
Atto di nomina del Cons. Jean de Susanni a Commissario austriaco per esecuzione della Convenzione militare conclusa in base all’art. 12 del Trattato di Vienna e relativa al trasferimento dei beni dei cittadini austriaci che intendono abbandonare i territori conquistati dai francesi.