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Malattie infettive nelle scuole

Trieste, 1963

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”, così prevede la nostra Costituzione (art. 32), precisando che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge…”.

La legge in questione in effetti esisteva (L. 27 dicembre 1956 n. 1456 sulla schermografia di massa), tuttavia il padre di un alunno rifiuta di far sottoporre il figlio alla schermografia obbligatoria per la prevenzione della  TBC, il direttore didattico allontana il minore dalle lezioni, come previsto dal Regolamento sanitario (R.D. 9 ottobre 1921, n. 1981. Approvazione del regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole.), il genitore annuncia un ricorso, l’ufficiale sanitario reagisce minacciando una querela, viene coinvolto il provveditore agli studi.

La polemica prevale sul buonsenso, il particolare sull’interesse collettivo, intanto da maggio a ottobre il bambino non va a scuola. La vicenda si chiude con l’esibizione di un certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica.​

Archivio di Stato di Trieste, Provveditorato agli studi di Trieste, b. 238 fasc. 1.

 

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