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Il conseguimento del diploma di specializzazione per archivisti è subordinato al superamento degli esami di profitto per ciascuno degli insegnamenti erogati per un numero di crediti non inferiore a 120.

Il diploma di specializzazione per archivisti è valido ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 31 del D.P.R. n. 1409/1963, anche in relazione al disposto di cui all’articolo 30, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto nelle singole discipline, gli allievi di ciascun corso di insegnamento devono aver frequentato, anche in modalità a distanza, le lezioni almeno per l’80% delle ore di insegnamento previste dal piano didattico. Le Scuole provvedono all’accertamento dell’effettiva presenza mediante idonei sistemi di verifica, anche per le lezioni in modalità a distanza.

Gli esami di profitto possono consistere, a seconda degli insegnamenti, in prove scritte, orali o pratiche. La votazione di ogni esame di profitto è espressa in trentesimi. L’esame si intende superato se la votazione è di almeno diciotto trentesimi. Le commissioni d’esame sono composte dal docente titolare della disciplina e da altri due docenti della stessa Scuola nominati dal Direttore. Gli esami di profitto si svolgono, nell’arco dell’anno accademico, in due appelli, uno estivo e uno autunnale. Il calendario degli esami è stabilito dal Direttore, sentito il Consiglio didattico. 

La prova finale consiste nella presentazione, da parte dello studente, di un elaborato originale in una delle discipline oggetto d’insegnamento, previa approvazione del docente relatore. La prova finale viene discussa davanti a una commissione composta da tre docenti nominati dal Direttore della Scuola, da un delegato del Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali e dal docente relatore. La commissione può attribuire alla prova finale fino a un massimo di 10 punti aggiuntivi rispetto alla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Le prove finali sono stabilite in due sessioni annuali, dopo il termine degli appelli per gli esami di profitto, dal Direttore, sentito il Consiglio didattico.

La votazione finale del corso di specializzazione è espressa in centocinquantesimi e la votazione minima ai fini del conseguimento del diploma è pari a novanta, tenendo conto della media dei voti conseguiti negli esami di profitto e dei punti conseguiti nella prova finale. La commissione d’esame può conferire la distinzione della lode al candidato che abbia riportato la votazione di centocinquanta centocinquantesimi.

Agli allievi del corso di specializzazione che hanno sostenuto la prova finale la Scuola rilascia, oltre al diploma, una certificazione comprensiva della votazione finale e dei voti riportati nei singoli esami di profitto con l’indicazione dei relativi moduli e dei rispettivi crediti.

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