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Novembre 2019 – Istruzioni per le levatrici

Trieste, 7 settembre 1846

Le autorità statali ed ecclesiastiche collaborano nel “controllo delle nascite”: il consigliere di governo, Muzio de Tommasini, dirama istruzioni destinate alle levatrici “che accompagnano un neonato al sacrofonte”, perché la condizione spuria del bambino non sia occultata o alterata da dichiarazioni fasulle riportate nei registri di battesimo, e per evitare false attribuzioni di paternità.

Non si tutela la volontà della madre di non essere nominata: “Pel caso che la madre illegittima non acconsentisse a far battezzare la creatura col vero cognome della madre, le levatrici avranno da insinuare al sacerdote battezzante, che al cognome[nbsp]supposto[nbsp]della madre sia fatta l’aggiunta corrispondente:[nbsp]per quanto si dice” (Par. 3).

Si dispone, inoltre, che “uomini maritati non possono assolutamente essere inscritti siccome padri di figli illegittimi” (Par. 8): divieto destinato a durare, nel nostro ordinamento, fino al 1975.

(Archivio di Stato di Trieste,[nbsp]I. R. Governo del Litorale in Trieste, Atti generali,[nbsp]b. 324)

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